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D.M. 20/04/2005

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Decreto 20 aprile 2005

Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Capo I Norme tecniche per le operazioni di replica

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

-Visti gli articoli 107 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato «Codice»;

-Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2004, n. 3;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

-Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1994, recante il «Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero»;

Decreta:

Art. 1 - Riproduzione mediante calchi da originali di sculture e di opere a rilievo

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, è di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali delle opere di scultura e di opere a rilievo, in genere. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità indicate nel presente decreto. Agli originali sono equiparate le copie storiche assimilabili ad originali per caratteristiche di qualità ed unicità e le copie moderne di originali non più esistenti.

2. L'operazione di duplicazione di un manufatto mediante calco diretto deve essere eseguita, per una sola volta, nel pieno rispetto dell'integrità del manufatto stesso ed è ammessa, in via eccezionale, in presenza delle seguenti condizioni

a) effettuazione del calco, per quanto possibile, dopo un restauro o interventi di ordinaria manutenzione e, comunque, su superfici di accertata stabilità fisica, trattate

b) con materiali idonei a garantire lo stato di conservazione del manufatto o dell'opera durante le operazioni di riproduzione

c) accertata assenza di policromie, dorature o altre finiture di superficie particolarmente delicate, che possano essere compromesse dall'operazione di calco

d) accertata inesistenza di una replica del bene ovvero di una matrice o di un calco da utilizzare in sostituzione dell'originale

e) natura seriale del bene ovvero, in caso di unicità o rarità dell'opera, sussistenza di comprovate ragioni di necessità scientifica.

Art. 2 - Procedimento per la realizzazione di calchi

1. L'istituto che ha in consegna il bene, su propria iniziativa per finalità istituzionali di studio o di conservazione, ovvero a seguito di istanza di altro soggetto pubblico o privato, per comprovate necessità scientifiche, inoltra la richiesta di riproduzione all'Istituto centrale per il restauro o all'Opificio delle pietre dure di Firenze, al fine di acquisire il relativo parere.

2. La richiesta, corredata dal progetto e dalla relazione tecnica, redatti secondo le modalità di cui all'Allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, è inoltrata agli Istituti indicati al comma 1, unitamente alle valutazioni del responsabile dell'Istituto richiedente circa la fattibilità della riproduzione, le condizioni materiali dell'opera e l'opportunità di eventuali prescrizioni specifiche. Per i casi in cui la riproduzione sia richiesta da un soggetto diverso dall'istituto che ha in consegna il bene, è obbligatorio il versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

3. L'autorizzazione alla riproduzione è concessa dall'autorità che ha in consegna il bene, in conformità ai pareri tecnici espressi ai sensi del comma precedente ed a seguito dell'avvenuto deposito della cauzione, nell'importo indicato dal responsabile dell'Istituto.

4. In caso di danni arrecati all'opera, è disposto l'incameramento della cauzione versata, per intero ovvero fino all'importo corrispondente all'onere economico per il ripristino, ferme restando le ulteriori responsabilità eventualmente accertate in sede giudiziaria.

5. L'autorizzazione ad eseguire repliche con procedure che non prevedono il contatto con l'opera, quali fotogrammetria, olografia laser, scanner tridimensionali, è rilasciata ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e dell'archivio digitale relativo alla realizzazione della replica.

6. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, secondo periodo, del codice, sono ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali già esistenti. La relativa richiesta è rivolta al responsabile dell'Istituto che ha in consegna la copia. L'autorizzazione è rilasciata, tenendo conto delle finalità della richiesta, in presenza delle condizioni indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto e previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e delle matrici del calco. Capo II Principi generali per la riproduzione di beni culturali

Art. 3 - Autorizzazione per la riproduzione

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni culturali è autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni stessi, previa determinazione dei corrispettivi dovuti e sulla base di valutazioni che tengono conto dei seguenti elementi

a) finalità della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilità con la dignità storico-artistica dei beni da riprodurre

b) numero delle copie da realizzare

c) verifica di tollerabilità della metodica sulla copia da riprodurre.

2. Nei casi in cui dall'attività di riproduzione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorizzazione può prevedere l'obbligo di versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nonchè l'adozione di prescrizioni specifiche ed è rilasciata alle condizioni di cui all'art. 5.

Art. 4 - Istanza per la riproduzione di beni culturali

1. La richiesta di riproduzione di cui all'art. 3, contiene

a) l'indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione e delle destinazioni delle copie che si intendono ottenere

b) l'indicazione delle quantità che si intendono ottenere ed immettere sul mercato sia per il tramite dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del codice, sia attraverso altre forme di distribuzione

c) l'individuazione del soggetto incaricato, dei mezzi e delle modalità di riproduzione

d) l'assunzione dell'obbligo di versare i corrispettivi di riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte le diciture di cui all'art. 5, comma 3

e) l'assunzione dell'impegno del richiedente, in caso di richiesta per uso strettamente personale o per motivi di studio, di non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute.

Art. 5 - Condizioni

1. Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione è depositato presso l'amministrazione che ha in consegna il bene, per il preventivo nulla osta. Salvo diverso accordo, all'amministrazione spettano tre copie di ciascuna riproduzione, oltre ai negativi ed alle matrici delle copie medesime.

2. Il materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riproduzioni, (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi grafici ed altro) non può essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi. Restano altresì salvi eventuali diritti e compensi agli autori e ai terzi.

3. Ogni uso delle copie ottenute, diverso da quello dichiarato nella domanda, è autorizzato dall'amministrazione che ha in consegna il bene.

4. Ogni esemplare di riproduzione reca l'indicazione, nelle forme richieste dal caso, delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione, nonchè della tecnica e del materiale usato per la riproduzione. Esso riporta altresì la dicitura che la riproduzione è avvenuta previa autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonchè l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

5. L'amministrazione che ha in consegna i beni è esente da ogni responsabilità per danni a persone o cose, provocati o comunque connessi alle attività di riproduzione e di diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti. Roma, 20 aprile 2005 Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 202 Allegato al capo I A. Valutazioni preliminari. Il progetto contiene obbligatoriamente i seguenti elementi di valutazione:

1) individuazione della tecnica esecutiva e dei materiali costitutivi del manufatto da replicare;

2) stato di conservazione dell'originale nel suo complesso (stabilità strutturale e di superficie) e valutazione della presenza di eventuali materiali applicati in precedenti interventi di restauro (consolidanti, adesivi, protettivi, rifacimenti, stuccature, integrazioni - anche pittoriche, patinature); presenza di depositi coerenti e incoerenti;

3) stress fisico-meccanico nella fase di sformatura in relazione alla configurazione volumetrica dell'opera ed ai materiali da impronta che si intende impiegare;

4) rischio connesso al rilascio di sostanze estranee sul manufatto a seguito dell'impiego dei materiali per il calco; in particolare il calco non deve causare alterazioni di tipo chimico (rilascio di prodotti dannosi per l'oggetto da replicare), fisico (danni meccanici, alterazioni cromatiche o danni indotti da reazioni termiche), biologico (sviluppo di organismi biodeteriogeni) sul manufatto;

5) descrizione degli interventi necessari per riportare il manufatto nelle condizioni precedenti all'operazione di replica. B. Sequenza delle principali operazioni di calco. Il progetto prevede di norma le seguenti fasi e modalità operative:

1. Protezione superficiale del manufatto. Il materiale protettivo (come resine acriliche, resine siliconiche, cere) deve essere reversibile e facilmente rimovibile. Il protettivo può essere applicato in uno o più strati, ed è finalizzato alla riduzione della eventuale porosità del materiale costitutivo originario, isolandone così la superficie dai materiali (olii siliconici, coloranti, frazioni non polimerizzate dei materiali da impronta) che si prevede di applicare successivamente. La riduzione della porosità a seguito del trattamento con materiale protettivo è altresì finalizzata ad impedire l'adesione del materiale per il calco all'originale e quindi a favorire le successive operazioni di sformatura in condizioni di sicurezza. Di norma detto materiale non deve essere solubile nei solventi contenuti nei prodotti previsti per la realizzazione del rilievo dell'impronta.

2. Impiego di un distaccante. Il distaccante ha la funzione di ridurre lo sforzo meccanico necessario per separare la matrice siliconica dal manufatto da replicare. Generalmente vengono o sono stati in passato impiegati come distaccanti: oli, grassi, vaselina, cere, tensioattivi, saponi, emulsioni, polimeri macromolecolari di sintesi (generalmente fluorurati o siliconi), eteri di cellulosa. Nel campo della riproduzione di manufatti di valore storico-artistico alcuni materiali tradizionali (oli, grassi, saponi) sono da evitare.

3. Impiego di un «agente barriera». Si considera «agente barriera» il materiale che viene applicato con la precisa funzione di impedire la diffusione di residui e di olii siliconici contenuti nei materiali usati per il rilievo dell'impronta. Generalmente esso è costituito da un polimero macromolecolare che viene polimerizzato in situ (polisilossani, fluorurati), o un derivato della cellulosa (eteri di cellulosa), e alcoli polivinilici. L'agente barriera deve essere rimosso dopo la sformatura del calco (vedi al punto 6).

 

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